NORMATIVA COACHING

Legge 
4/2013

Il Coaching è "attività professionale non ordinistica", disciplinata dalla legge N. 4 del 14 gennaio 2013,(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22). 

La legge, in vigore dal 10 febbraio 2013, coinvolge tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, (quindi anche il COACHING) definite come attività economiche anche organizzate, volte alla "prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo".

Il "pronunciamento Stato-Regioni sulla legge 4/2013", nella lettura rigorosa del testo, ha chiarito come qualsiasi attività sanitaria deve essere svolta esclusivamente da professionisti che hanno acquisito le specifiche abilitazioni previste.

Per cui, non solo le attività sanitarie oggi esistenti e riconosciute sono escluse dalla 4/13, ma anche le eventuali duplicazioni o camuffamenti delle stesse non possono vantare nessuna possibilità di vedersi accreditare in campo sanitario.

"Eventuali atti diagnostici e terapeutici, degni di tale nome, non possono essere svolti in nessuna altra maniera, se non attribuendoli ad una delle professioni sanitarie esistenti e regolamentate". Pertanto, attività di diagnosi, cura e riabilitazione svolte da professionisti del Coaching, ove gli stessi non siano anche iscritti ai relativi ordini professionali sanitari, sono a tutti gli effetti illegittime.

Esercizio della 
Professione

Come specificato dal Ministero dello Sviluppo Economico (nel sito istituzionale è consultabile la scheda illustrativa che descrive i criteri attuativi della legge - Ministero Sviluppo Economico, 29/01/2013):

1) la professione può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Con esclusione, è scritto nella Legge, delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi e delle professioni sanitarie.



2) chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla legge in esame (come il Coaching) è tenuto a far espresso riferimento nel corso della propria attività ed in particolare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, agli estremi della legge stessa (4/2013)

3) tale inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori.

" L'esercizio della professione di Coach e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista ". " I professionisti possono aggregarsi in associazioni private, ma non ne hanno alcun obbligo giuridico ".

Nessun Obbligo Associativo

In merito al ruolo delle associazioni istituite tra professionisti,lo stesso Ministero precisa

a) tali professionisti potranno organizzare la loro rappresentanza di categoria mediante forme aggregative attraverso private associazioni professionali.



b) tali associazioni "non hanno alcun vincolo di rappresentanza esclusiva", cioè possono coesistere più associazioni per la stessa attività professionale.

c) l' elenco di tali associazioni è tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ma ha una finalità esclusivamente informativa, e non ha un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte della Amministrazione dello Stato.

d) possono svolgere attività professionale anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti (censite) sul sito del Ministero. La legge 4/2013 promuove in ogni caso l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione indipendentemente dall'adesione a una associazione di rappresentanza. 

Pertanto "il professionista non ha alcun obbligo legislativo ad aderire a tali associazioni". 

Nella fattispecie giuridica, nessuna associazione italiana di coach è "riconosciuta" (ha mandato di rappresentanza della professione),  né può  "conferire accreditamenti a programmi di studio.

REQUISITI FORMATIVI E
PROFESSIONE COACH

I documenti attinenti i requisiti formativi saranno richiesti alla presa in carico della domanda di ammissione.

Requisiti formativi RENACOP:

per esercitare la professione di Coach è necessario aver conseguito una specifica formazione di livello universitario, che assolva criteri specifici nei contenuti e nella didattica, nel monte ore svolto, nel tirocinio e nel processo di valutazione e verifica degli apprendimenti. Nello specifico, gli standard di riferimento formativi includono:

1) durata dell'apprendimento basico : non inferiore a 2 semestri universitari, ovvero a un semestre in continuing education;

2) monte ore della didattica: non inferiore a 240 ore includenti epistemologia, teoria, modelli applicativi, con relativa "tracciabilità della frequenza";

3) verifiche: esami e test di valutazione "tracciabiii" per ciascuna area della didattica;

4) tesi applicativa o esame di fine corso.
Definizione della professione di Coach:

la professione di Coach comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per attività di facilitazione e sviluppo di "stati-risorsa" attraverso i quali singoli individui, gruppi, organismi sociali e comunità, interagiscono pro-attivamente nella loro realtà di riferimento.

La professione di Coach utilizza tali strumenti di conoscenza e di intervento per facilitare i processi di adattamento e cambiamento necessari al raggiungimento di "stati-obiettivo" desiderati.

La professione di Coach comprende inoltre attività di sperimentazione, ricerca e formazione in tali ambiti.

La professione di Coach è strumento di accompagnamento e facilitazione allo sviluppo e realizzazione personale od organizzativa e mai si sostituisce ad attività esclusivamente riservate a medici, psicologi e psicoterapeuti. 

IN SINTESI


L'iscrizione al Registro è gratuita. Lo stesso non persegue alcun fine associativo o corporativo, avendo come unico oggetto fondante la riconoscibilità e l'aggiornamento permanente dei professionisti formati in percorsi erogati e promossi da Enti/Istituti pubblici o riconosciuti, attraverso il loro inserimento in apposito elenco.

La legge 4/2013 infatti disciplina tutte le attività professionali "non ordinistiche" (tra le quali rientra anche il Caching) a tutela dell'utente finale, ma 
"NON LE RICONOSCE".

La stessa norma UNI sul Coaching definisce le caratteristiche del servizio e indica i requisti per la fornitura dei servizi di Coaching, ma "non definisce le competenze dei professionisti Coach".

E' indubbio che l'utente finale, oltre a poter conoscere natura e caratteristiche del servizio, debba ancor più poter conoscere le CONOSCENZE E COMPETENZE DI CUI DISPONE IL PROFESSIONISTA che lo eroga.

Per questo motivo, Renacop elenca i professionisti che hanno acquisito conoscenze e competenze tramite una formazione di sandard "istituzionale" (università ed enti riconosciuti), opera per mettere al centro della formazione in Coaching tali organismi, studia e promuove le iniziative necessarie affinché coloro che hanno svolto apprendimenti informali (attestazioni presso scuole private non riconosciute) possano accedere a percorsi integrativi formali certi nei tempi, nei contenuti e nelle procedure di valutazione e certificazione, nonché rispettosi delle competenze proprie delle discipline ordinistiche.
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"In pillole"

L'esercizio della professione di Coach e' libero e fondato sull'autonomia, sulle "competenze" (da qui l'importanza della formazione) e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista". 

Ogni professionista dovrà riportare, nei documenti o nei rapporti scritti con il cliente, gli estremi della legge stessa: “professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013”.  La Legge che disciplina le professioni non regolamentate non obbliga i professionisti ad iscriversi ad una associazione privata di categoria, tanto che l' elenco di tali associazioni tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ha una finalità esclusivamente informativa e non ha alcun valore di graduatoria, di riconoscimento o rilascio di giudizi di affidabilità da parte della Amministrazione dello Stato. Il professionista potrà inoltre uniformarsi su base volontaria alla normativa tecnica UNI di riferimento (Norma UNI 11601 Coaching) presso Organismi di Certificazione, quando recepita.
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